Nel precedente post commentavo quando è consigliabile agire con un controllo dei figli minori.

Dicevamo che, nel caso si verifichino situazioni comunque percepite come anomale, può rendersi necessario attuare un controllo su diversi aspetti della vita dei propri figli.

Ma cosa ci dice la legge al riguardo? Siamo autorizzati a farlo?

Il diritto dei genitori di controllare i figli ha il primo fondamento giuridico nella nostra Costituzione. L’art.  30 stabilisce:  “I genitori hanno il diritto/dovere di mantenere, educare e istruire i figli anche se nati fuori del matrimonio”.  La “Convenzione dei Diritti del Fanciullo” – New York 1989 –  statuisce che «nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza…etc” ed ancora lo troviamo indirettamente nell’art. 2048 c.c. che ci racconta cos’è la cosiddetta culpa in educando. Infine l’art. 315 bis del codice civile, nella sua nuova formulazione, ha puntualizzato i doveri reciproci di genitori e figli, implementando nel contempo il concetto di responsabilità genitoriale. 

Quindi la normativa impone al genitore di vegliare sui pericoli nei quali un minorenne può incorrere, come la frequentazione di “cattive compagnie”, l’uso di droghe o di alcol,  episodi di bullismo (sia subito che provocato), la tenuta di comportamenti scorretti o addirittura violenti.

Ai questi si aggiungono oggi i pericoli che, con l’uso esponenziale della tecnologia e soprattutto dei social network, sempre più diffusi anche fra i più piccoli, espongono i nostri figli a situazioni di rischio spesso trascurate, non solo dal minore stesso, ma anche da noi  famigliari.

Ma possiamo controllore i loro cellulari?

Ne parliamo nel prossimo post. Nel frattempo siamo a disposizione a Conegliano (TV) e Pordenone