L’enciclopedia Treccani definisce la concorrenza sleale “Forma di concorrenza rappresentata dall’utilizzazione diretta o indiretta da parte di un imprenditore di mezzi o tecniche non conformi ai «principi della correttezza professionale» e idonei a danneggiare l’azienda di un concorrente”.
Il codice civile prevede che venga repressa e sanzionata – art. 2598-2601 c.c.-.
Un imprenditore però deve fornire al giudice le prove adeguate e può ottenerle solo rivolgendosi ad un professionista.
La normativa che regola l’attività degli investigatori privati disciplina esattamente anche questo tipo di attività: l’acquisizione delle prove che esiste una concorrenza sleale.
Come lo facciamo?
Se ci venite a trovare nelle sedi di Pordenone o di Conegliano (Treviso), ve lo riveleremo.